Notifica del titolo esecutivo ai singoli condomini: essenziale per l'azione esecutiva pro quota

09.08.2024

Tribunale Catania, Sez. III, 24/04/2024, n. 2038 

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Con la sentenza del 24 aprile 2024, n. 2038, il Tribunale di Catania in virtù dell'orientamento secondo cui i terzi creditori del condominio, muniti di un titolo esecutivo, possono agire direttamente in via esecutiva contro i singoli condomini per la loro quota di spesa dovuta, ha affermato che è necessario che sia il titolo esecutivo sia il precetto vengano notificati a ciascun condomino che si intende escutere.

Nonostante il credito sia maturato nei confronti del condominio, la notifica individuale ai condomini è essenziale per l'azione esecutiva.

In particolare, nel caso di titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio e azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto ai sensi dell'art. 479 c.p.c. non può prescindere dalla notificazione preventiva o contestuale del titolo stesso, anche in presenza di un decreto ingiuntivo, non trovando applicazione l'art. 654 c.p.c.

Il percorso motivazionale e la soluzione adottata dal Tribunale sono conformi all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. 

Questa stabilisce che il creditore che intende promuovere un'azione esecutiva nei confronti del singolo condomino "pro quota" deve notificare il titolo esecutivo al condomino stesso, per consentirgli di adempiere spontaneamente o contestare il proprio status di partecipante al condominio o la responsabilità per l'obbligazione condominiale, pena la nullità del precetto, come previsto dall'art. 617, comma 1, c.p.c.

La notifica personale del titolo esecutivo al singolo condomino non può essere sostituita dalla notifica al condominio né dalla conoscenza di fatto dell'esistenza di una statuizione di condanna dell'ente condominiale. 

L'esecuzione contro un singolo condomino, basata su un titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio, può avvenire esclusivamente nei limiti della quota millesimale dello stesso. Se il creditore non specifica la quota o procede per l'intero importo, l'esecutato può proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., dimostrando di non essere condomino o contestando la misura della quota. In caso di contestazione sulla quota, l'onere della prova ricade sul creditore procedente o sull'opponente, a seconda delle circostanze.

Infine, la responsabilità dei condomini per obbligazioni assunte dall'amministratore è parziaria, imputando ai singoli condomini le obbligazioni in proporzione alle rispettive quote, in conformità con l'art. 63 disp. att. c.c. In caso di contestazioni sull'importo della quota, questa va determinata sulla base della delibera condominiale di riparto della spesa o, in mancanza, tramite una valutazione sommaria del giudice dell'opposizione, tenendo conto delle indicazioni dell'amministratore e degli elementi certi disponibili. Restano salve eventuali azioni di rivalsa interna tra i condomini.

Dott.ssa Giulia Luca