Il “trasporto di cortesia”, quale responsabilità per il vettore?

10.06.2024

Il codice civile disciplina il contratto tipico di trasporto, prescrivendone il contenuto, individuandone gli effetti e, soprattutto, dettando indicazioni sulle conseguenze da mancato adempimento.

Per la particolarità del negozio, infatti, le norme generali in tema di inadempimento necessitano di un'apposita integrazione.

Il corpus normativo vale pacificamente sia per le ipotesi onerose, che per il trasporto c.d. gratuito, in assenza di un corrispettivo pattuito.

A lungo, invece, è rimasto il dubbio su quale sia la disciplina da applicare alle ipotesi in cui il trasporto sia fornito per ragioni amicali (c.d. trasporto di cortesia).

Il contratto di trasporto è il contratto con cui un soggetto, c.d. vettore, si obbliga al trasferimento di persone o cose da un luogo all'altro.

È un contratto tipico, disciplinato agli artt. 1678 ss. c.c., a effetti obbligatori, e normalmente oneroso, come si ricava dalla lettera della stessa norma che ne fornisce la nozione.

È, inoltre, un contratto a forma libera, in tal modo, si ammette la stipula per comportamento concludente.

Per costante giurisprudenza, infatti, il comportamento della parte che salga su di un mezzo di trasporto costituisce, alle risultanze del caso concreto, un negozio di attuazione, più di preciso, si parla di comportamento di appropriazione della prestazione altrui.

La parte che usufruisce del trasporto accetta, nel momento in cui sale sul mezzo, le condizioni di utilizzo dello stesso.

L'accettazione riguarda non solo la controprestazione principale, i.e. il pagamento della tariffa, ma anche quelle accessorie, ne era un esempio l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale durante il periodo di pandemia da COVID-19.

L'accettazione, in ogni caso, non può riguardare le clausole vessatorie, per cui opera l'obbligo di visione e accettazione scritta ex art. 1341 c.c.

Sul piano della responsabilità del vettore verso il trasportato, rileva l'art. 1681 c.c.

Ai sensi della norma, il vettore risponde per il ritardo o l'inadempimento della prestazione, la responsabilità ha natura contrattuale in quanto direttamente collegata all'obbligazione insita in contratto.

La norma aggiunge che, qualora nell'esecuzione del contratto il viaggiatore o i beni da lui trasportati subissero danni, il vettore ne risponderà ugualmente, se non provi di essersi comportato da conducente modello.

Tale responsabilità, invece, ha natura aquiliana, ricollegabile alla fattispecie ex art. 2050 c.c. Il legislatore, dunque, stabilisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva aggravata.

L'ultimo comma dell'art. 1681 c.c. estende questo stesso regime di responsabilità anche ai casi di trasporto gratuito.

Il contratto, anche quando gratuito, soggiace alla medesima disciplina prevista per l'ipotesi onerosa, non solo in virtù dell'espressa previsione legislativa, ma anche perché presenta comunque i requisiti essenziali ex art. 1321 c.c.

Osserva la dottrina che lo spirito di liberalità non impedisce al vettore di soddisfare un proprio interesse patrimoniale, classico esempio è quello dell'albergatore che fornisce un servizio navetta ai suoi clienti.

Si deve, invece, distinguere tra il trasporto gratuito e quello di cortesia.

I rapporti di mera cortesia si instaurano per spirito di amicalità o benevolenza e si caratterizzano per il fatto di non perseguire alcun interesse economico.

Secondo un'impostazione originaria, questi rapporti non hanno alcuna rilevanza per l'ordinamento giuridico, non configurandosi in capo alle parti coinvolte alcun obbligo e/o diritto.

L'orientamento in esame si fondava su due ragioni.

In primis, perché i rapporti di cortesia non comportano la costituzione, la modifica o l'estinzione di un rapporto patrimoniale.

In secondo luogo, perché manca in essi la volontà delle parti a impegnarsi sul piano giuridico all'esecuzione di una prestazione.

Tale tesi risulta, ad oggi, superata.

Innanzitutto, si deve richiamare la formula aperta a chiusura dell'art. 1173 c.c., che consente di individuare fonti atipiche di rapporti obbligatori. Si è sottolineato come, proprio grazie a tale clausola, l'ordinamento abbia riconosciuto la rilevanza giuridica di quei rapporti che nascono sul piano sociale.

Esso è, dunque, rilevante sul piano giuridico, sebbene non abbia la valenza di rapporto contrattuale.

Alla medesima conclusione si giunge per ragionamento sistematico.

L'art. 414 del codice della navigazione consente sia di affrontare il problema della rilevanza giuridica del rapporto di cortesia, sia quello della responsabilità del vettore.

La norma sancisce che, nell'ipotesi di trasporto amichevole di persone o cose, il vettore è responsabile solo ove abbia agito con dolo o colpa grave, di fatto testimoniando la configurabilità del trasporto amicale, affermandone la rilevanza giuridica.

La parte maggioritaria della dottrina ritiene che l'art. 414 cod. nav. non disciplini un'ipotesi eccezionale di rapporto di cortesia giuridicamente rilevante, piuttosto sia una fattispecie tipizzatoria di un istituto generale.

Da ultimo, sul piano della responsabilità del vettore.

Posta la rilevanza giuridica del trasporto di cortesia, è chiaro che il vettore debba rispondere della sua condotta.

Si è detto che il rapporto non è esecutivo di un'obbligazione negoziale, logica conseguenza è la inconfigurabilità di una responsabilità di natura contrattuale.

La responsabilità, dunque, avrà natura aquiliana, e, come tale, sarà disciplinata dall'art. 2043 c.c.

Per il trasporto di cortesia terrestre, a detta della giurisprudenza, non si potrà applicare in via analogica la disposizione di cui al codice della navigazione, la norma ex art. 414 cod. nav., infatti, limita la responsabilità del vettore, restringendo l'ambito di tutela del terzo danneggiato.

In virtù di tale restrizione dei profili di responsabilità, è considerata, sotto questo aspetto, norma eccezionale derogatoria rispetto alla disciplina generale.

Il vettore terrestre risponderà sia a titolo di dolo che a titolo di colpa, anche lieve, per i danni cagionati al passeggero e ai beni trasportati.

È possibile notare come, rispetto al trasporto a titolo oneroso ovvero gratuito, il passeggero, c.d. di cortesia, risulti meno tutelato.

Questi, infatti, non godrà della presunzione di colpevolezza ex art. 2050 c.c., e ricadrà su di lui la prova dell'inadempimento del conducente.

Ad appianare le differenze, una recente giurisprudenza ha inteso estendere anche al trasporto di cortesia la presunzione di colpa del conducente di un veicolo senza guida di rotaie ex art. 2054 c.c.

Tale orientamento ritiene che la norma esprima principi di carattere generale e per questo non fa distinzioni tra i soggetti danneggiati dalla circolazione di veicoli.

Allo stesso modo, non distingue tra i passeggeri, tutelandoli qualunque sia il titolo del loro trasporto, oneroso, gratuito o di cortesia.

Dall'applicazione della norme si ricavano importanti profili di tutela per il terzo trasportato.

Il danneggiato, infatti, innanzitutto avrà diritto di azione contro il vettore che abbia agito con dolo o colpa.

In secondo luogo, contrariamente alla disciplina generale prevista per la responsabilità extracontrattuale, beneficerà della presunzione di colpevolezza ex art. 2054, 1° co. c.c.

In terzo luogo, il 2° co. presume l'eguale concorrenza nel danno dei conducenti nell'ipotesi in cui sia avvenuto uno scontro tra più veicoli.

Ancora, il terzo comma della norma prevede un ulteriore favor verso il danneggiato. Il legislatore presume una responsabilità solidale del proprietario del veicolo, o, in sua vece, dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio, secondo il brocardo cuius commoda eius et incommoda.

Si configura, dunque, un'ipotesi di responsabilità per colpa presunta, applicazione specifica della disciplina generale ex art. 2050 c.c. in tema di attività pericolose.

Dott. Gennaro Ferraioli