Un istituto giuridico oltre La Manica: il Trust

03.10.2022

1. Le origini

Il trust nasce nei paesi di Common Law ed affonda le sue radici nel sistema giuridico feudale inglese. In detto contesto era usato per superare i limiti del trasferimento di proprietà di beni immobili.

Infatti, esisteva un'impossibilità da parte del feudatario di trasferire mediante testamento, il diritto di proprietà del feudo che gli era stato concesso dal Lord. 

I religiosi devoti alla povertà erano soggetti al divieto di possedere liberamente e gestire beni immobili. Ancora, il trust veniva originariamente usato dai crociati affinché la loro famiglia ne beneficiasse nel caso di non ritorno a casa.

2. Il trust oggi

Attualmente, il trust è un istituto fondamentale del diritto anglo-americano e rappresenta una delle più grandi creazioni dell'Equity

Lo scopo preminente è quello di garantire continuità ai rapporti giuridici tra soggetti.

E' utilizzato sul piano economico-societario, in ambito familiare e benefico, destinato alla tutela e alla gestione di beni cosiddetti segregati, ossia vincolati per un periodo temporale definito e amministrati per il raggiungimento dello scopo identificato nell'atto istitutivo.

3. La struttura giuridica

La base normativa che consente di inquadrare e analizzare i vari aspetti del trust e la sua struttura è costituita dalla Convenzione dell'Aja, alla quale il nostro ordinamento interno aderisce senza fornire, una nozione autonoma.

Affinché vi sia la valida costituzione di un trust è necessario che sia realizzato il trasferimento a titolo definitivo, da parte del disponente, della proprietà oggetto dei beni del trust al gestore-amministratore, a beneficio di un terzo soggetto detto beneficiario. Quest'ultimo ha il diritto di percepire determinati utili e profitti, secondo quanto stabilito nell'atto costitutivo.

4. I soggetti del trust

La struttura di un trust è trilaterale, quindi con presenza contemporanea di tre figure: il gestore-amministratore, il disponente e il beneficiario, salva l'ulteriore presenza del guardiano.

Il disponente, o meglio il settlor nella lingua d'origine dell'istituto, è colui che dà vita al trust con un atto volontario e unilaterale in cui stabilisce le norme del suo funzionamento e conferisce i beni o diritti di sua proprietà, trasferendoli al gestore-amministratore. I disponenti di un trust possono identificarsi tanto con persone fisiche quanto giuridiche.

Il trustee è il gestore-amministratore dei beni segregati. Egli è il solo titolare dei beni, e per tale ragione dispone di tutte le facoltà ed i poteri connessi alla figura del proprietario.

I soggetti beneficiari sono individuati nell'atto costitutivo o in atti successivi, sono coloro nel cui interesse il trust viene istituito, ed ai quali il trustee è obbligato a far ottenere i vantaggi derivanti dalla gestione del fondo.

Il guardiano, definito protector, è una figura eventuale, nominata dal disponente con poteri e prerogative nei confronti del trustee.

E' una persona di fiducia alla quale viene attribuito il potere di veto in ordine a decisioni che generano modifiche al trust. Tale ruolo può essere svolto sia individualmente che unitamente ad altri soggetti -collegio di guardiani-, nell'ipotesi in cui i beni segregati richiedano competenze specifiche.

5. Lo scopo

L'istituzione di un trust comporta la titolarità dei beni in capo al trustee, investito del diritto-dovere di amministrare, gestire o disporre della trust property a favore solo dei beneficiari, o per il perseguimento di uno scopo determinato

Il negozio istitutivo di trust è un negozio unilaterale programmatico, recettizio e soggetto a rifiuto. La causa del negozio istitutivo è il programma della segregazione. Infatti, la principale peculiarità del trust consiste nella creazione di un patrimonio cd. "segregato", che sebbene appartenente al patrimonio del trustee, risulta essere vincolato alla realizzazione del compito ad esso attribuito.

6. La segregazione patrimoniale

La costituzione di un trust comporta uno "sdoppiamento della proprietà" o meglio definita "segregazione": si parla in dottrina di proprietà divisa. Infatti, l'art. 2, secondo comma, della Convenzione dell'Aja stabilisce: "i beni del trust costituiscono un patrimonio separato che non fa parte del patrimonio personale del trustee".

Il vincolo segregativo comporta che le vicende personali e obbligatorie del trustee non si ripercuotano sul fondo in trust. Inoltre, il patrimonio costituito in trust è sottoposto ai termini e alle condizioni definite dal trust deed (atto costitutivo), e, pertanto, i beni trasferiti non vanno a confondersi con il patrimonio personale del trustee.

Il disponente, una volta costituito il trust, si spoglia dei diritti esercitabili sul patrimonio trasferito, e ai beneficiari vengono contestualmente attribuiti strumenti giuridici volti alla tutela da possibili abusi dell'amministratore.

7. Il trust in Italia

Il trust è stato recepito nell'ordinamento italiano attraverso la ratifica della Convenzione dell'Aja nel 1989. Tale carta stabilisce il regime applicativo essenziale ma necessita poi dell'integrazione della disciplina estera di riferimento confacente allo scopo da perseguire.

Infatti: "I trusts interni vengono istituiti in Italia, hanno un disponente - o, più imprecisamente, settlor - italiano e un trustee con residenza abituale o centro di affari in Italia, riguardano beni siti in Italia e che in Italia sono amministrati per il perseguimento di obiettivi da realizzare sempre in Italia" così è stato definito il "trust interno" da parte di una tre le massime esponenti in materia.

Quindi, si tratta di una tipologia di trust posta in essere da cittadini italiani, o ivi residenti, ed avente ad oggetto beni situati in Italia. 

La caratteristica peculiare dell'istituto è l'estraneità della legge regolatrice del rapporto. Quest'ultimo viene regolamentato da una normativa straniera, scelta dal disponente nell'atto istitutivo del trust, che sia idonea al raggiungimento dello scopo perseguito.

Avv. Roberta Verzicco