Il rapporto tra il reato di «Violazione degli obblighi di assistenza familiare» e quello di «Violazione degli obblighi in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio»
Cass. pen., Sez. VI, Sent. 01/10/2024, n. 36567
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Il reato rubricato «Violazione degli obblighi di assistenza familiare» di cui all'art. 570 c.p. punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032 la condotta di "chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge".
In particolare, al comma 2 n. 2 prevede che le dette pene si applicano congiuntamente a chi, tra l'altro, fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Trattasi in questo caso di un reato a dolo generico di evento, che si sostanzia nella mancanza dei mezzi di sussistenza ed il conseguente stato di bisogno dei figli.
Diversamente, il delitto di cui all'art. 570 bis c.p., cioè quello di «Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio», in quanto reato di pura condotta, punisce, con le pene previste dall'articolo 570 c.p., il coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
Questa necessaria premessa definitoria è utile a chiarire i rapporti che intercorrono tra le due fattispecie delittuose alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione penale, Sez. VI, n. 36567, dello scorso 1 ottobre che, nell'accogliere la tesi difensiva secondo cui erroneamente era stato ritenuto il concorso tra le due fattispecie di reato, in relazione ad un identico fatto materiale oggetto di contestazione - ha affermato il principio secondo cui la condotta dell'agente che ometta di versare in favore di figli minori l'assegno liquidato in sede civile, ove da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, integra soltanto il delitto di cui all' art. 570, comma 2, n. 2), c.p., con l'assorbimento del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.
Questo perché alla materia che accomuna entrambe le fattispecie - obbligo di assistenza materiale, quale proiezione del dovere di cura - solo nel primo caso si aggiunge l'elemento specializzante dello stato di bisogno, correlato alla mancanza di mezzi di sussistenza. Infatti, se è vero che l'inadempimento delle prestazioni economiche stabilite dal giudice può anche non comportare lo stato di bisogno dei beneficiari, non è vero il contrario, in quanto, se il più ampio obbligo di mantenimento fosse stato adempiuto, il figlio non si sarebbe potuto trovare senza le minime disponibilità economiche nelle quali consistono i "mezzi di sussistenza".
Questo orientamento confuta il filone giurisprudenziale per cui vi è concorso formale tra i due reati sulla base della diversa e maggiore ampiezza dell'obbligo di mantenimento tutelato dai provvedimenti del giudice civile, la cui violazione è sanzionata dall'art. 570 bis, rispetto ai "mezzi di sussistenza" che il genitore è tenuto garantire al figlio minore, onde non commettere il delitto di cui all' art. 570, comma 2, n. 2), c.p.
I sostenitori di questo secondo orientamento giurisprudenziale, inoltre, evidenziano la diversità del bene giuridico tutelato dalle due fattispecie, cioè l'adempimento dei doveri di solidarietà familiare verso la prole, nel caso dell' art. 570, comma 2, n. 2) c.p., il rispetto dei provvedimenti giurisdizionali ai sensi dell' art. 570 bis c.p.Anche questo ragionamento, sostengono i Supremi Giudici della sentenza in commento, non è condivisibile perché, innanzitutto dal punto di vista sistematico, entrambe la fattispecie criminose sono inserite nel capo dei "delitti contro l'assistenza familiare" e, inoltre, è indiscutibile che la violazione di un provvedimento giudiziario adottato a tutela degli interessi economici di un soggetto determina inevitabilmente, seppur indirettamente, un pregiudizio di tali interessi.