La tutela penale della violazione degli obblighi di natura economica in materia di separazione.
Cass. pen., VI sez. 25 novembre 2022, n. 49323
Il legislatore italiano tutela la famiglia non solo dal punto di vista civilistico, occupandosi dei diritti e dei doveri reciproci dei coniugi, ma anche da quello penalistico punendo una serie di condotte che ledono il vincolo che si crea all'interno della famiglia stessa.
I delitti contro la famiglia sono una serie di reati che vanno a ledere non solo l'incolumità dei membri ma anche l'assistenza reciproca che dovrebbe essere sempre presente all'interno di ogni famiglia.
L'art. 570 c.p., rubricato violazione degli obblighi di assistenza familiare, dispone che : "Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità del coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centrotre euro a milletrentadue euro."
La sottrazione degli obblighi di assistenza familiare consiste nel lasciare inadempiuto il dovere che incombe sul coniuge e sul genitore di stare vicino ai propri familiari, creando pertanto una situazione di disagio. Solo grazie al D.lgs del1°marzo 2018 n.21 viene introdotto l'art. 570 bis. c.p., il quale amplia il campo di applicazione della sanzione penale.
Nello specifico va a sanzionare penalmente il coniuge che si sottrae con qualsiasi condotta all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di separazione, scioglimento del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento dei figli condivisi. In relazione a tale tematica si è pronunciata la Corte di Cassazione Pen., Sez. VI, con sentenza n. 49323, ud. 29.09.2022, deposito del 28.12.2022.
Nel caso di specie la Corte d'appello di Milano aveva confermato la sentenza con cui l'imputato era stato condannato, per il reato previsto dagli artt. 2, legge 8 febbraio 2006 n.54 in relazione agli artt. 12 sexies legge 1° dicembre 1970, n. 898 e 570 c.p, per aver violato gli obblighi di natura economica omettendo di corrispondere o versando parzialmente somme di denaro inferiori rispetto all'assegno mensile di mantenimento in favore del minore. Il difensore dell'imputato decise di proporre ricorso per Cassazione articolato sulla base di tre motivi:
- Il primo motivo deduce la violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità in quanto l'affidamento del minore non sarebbe condiviso e dunque, ai sensi dell'art. 570 bis c.p., l'inadempimento non sarebbe penalmente rilevante;
- il secondo motivo deduce la violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità perché la Corte non avrebbe adeguatamente valutato l'impossibilità dell'imputato di disporre delle risorse economiche necessarie per corrispondere l'intero importo a cui era obbligato. La Corte avrebbe solo ipotizzato che l'imputato avesse la possibilità di adempiere, in ragione delle sue qualifiche professionali e della sua capacità lavorativa, senza tuttavia considerare le risultanze documentali costituite dalla dichiarazione dei redditi;
- il terzo motivo lamenta la violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena ,negata in ragione della durata triennale della condotta, e della mancata successiva copertura anche parziale del debito;
Sulla base di tali considerazioni la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per tutte le motivazioni ut supra. Per il primo motivo la Corte afferma che l'introduzione dell'articolo 570 bis c.p. assorbe le previsioni stabilite dall'articolo 12 sexies della legge del 1° dicembre del 1970 n. 898, la quale disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.
La tesi del ricorrente, dunque ,non può essere condivisa per svariate ragioni:
- sul piano testuale l'art. 570 bis c.p. prevede che le pene previste dall'art. 570 c.p. si applicano al coniuge che vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso del figlio;
- sotto un altro profilo l'inadempimento si inserisce in una separazione coniugale in cui non è stato disposto l'affidamento condiviso bensì quello esclusivo dei figli e l'eventuale inadempimento delle obbligazioni civili non integrerebbe la nuova ipotesi di reato;
- sul piano sistematico, l'art. 337 ter e quater c.c. non contiene alcuna differenziazione in ordine alla doverosità e alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli a seconda del tipo di affidamento. Proprio per questo non è obiettivamente chiaro perché la rilevanza penale della stessa condotta di violazione dovrebbe essere limitata solo alle ipotesi di affidamento condiviso e non a quelle di affido esclusivo dei figli ad uno dei genitori.
Per il secondo e terzo motivo, valutati congiuntamente, la Corte dichiara che in precedenza la Corte d'appello ha chiarito sul perché non esistano elementi concreti per ritenere che il parziale inadempimento dell'imputato dell'obbligo di corrispondere la somma concordata dell'affidamento, in favore del minore, sia conseguente ad una impossibilità oggettiva dello stesso. Per quanto riguarda il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, nulla di specifico è stato dedotto al fine di indicare perché la prognosi sfavorevole compiuta dalla Corte sarebbe nella specie viziata.
Alla luce di quanto detto la Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.