Cos’è la violenza privata?
La violenza privata è un reato collocato nel Libro II, Titolo XII (Delitti contro la persona), Sezione III (Delitti contro la libertà morale) del Codice Penale e, più precisamente, nell'art. 610 c.p.
Il bene giuridico protetto è, dunque, la libertà morale.
È un reato comune, difatti può essere commesso da chiunque.
La condotta criminosa consiste nell'utilizzo della violenza o della minaccia per costringere altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa.
La nozione di violenza risulta controversa, sebbene la dottrina prevalente, seguita poi anche dalla giurisprudenza, abbia affermato che il concetto non possa essere circoscritto all'impiego della sola energia fisica, esercitata in via diretta o, comunque, per mezzo di uno strumento contro una persona (questa tipologia di violenza viene definita "violenza propria"), bensì debba essere esteso all'utilizzo di qualunque mezzo – esclusa la minaccia – idoneo a coartare la volontà della vittima (quest'altra tipologia di violenza viene definita "violenza impropria").
La minaccia, invece, consiste nel prospettare ad un soggetto un male ingiusto, il cui verificarsi dipende totalmente dalla volontà dell'agente.
Sia la violenza che la minaccia devono essere dirette a costringere il soggetto, vittima di reato, a fare, tollerare od omettere qualcosa, risultando tale reato ad evento naturalistico.
Tale delitto rientra nella categoria dei reati di danno, il quale si consuma proprio nel momento in cui il destinatario è costretto a fare, tollerare od omettere qualcosa e può essere definito a dolo c.d. generico.
Il reato risulta procedibile d'ufficio e la competenza è del Tribunale in composizione monocratica.