La protezione internazionale delle vittime di reato: L’OPE finalità e funzionamento della procedura attiva

26.06.2024

Il presente contributo approfondisce le finalità di un istituto giuridico del diritto penale comunitario di rilevante importanza: l'Ordine di Protezione Europeo (OPE). L'istituto ha come finalità preminente l'estensione della protezione delle vittime di reato in tutti gli stati dell'Unione Europea, nell'ottica di garantire la libertà di spostamento delle persone ed al contempo la protezione delle vittime. Inoltre, si vedrà nello specifico la procedura attiva di emissione, con la quale lo Stato italiano può richiedere l'estensione della tutela ad un altro Stato membro.

Di regola, le misure a tutela delle vittime di reato sono efficaci solo nel territorio dello Stato ove sono emesse, pertanto, se la vittima dovesse trasferirsi all'estero non godrebbe più di alcuna protezione.

L'istituto giuridico dell'Ordine di Protezione Europeo (OPE) risponde a tale problema, estendendo la protezione e garantendo la sicurezza delle vittime di reato nel caso di un loro trasferimento in uno Stato estero.

Da tale premessa, si comprende come la finalità principale dell'OPE sia quella di ampliare l'operatività delle misure a tutela delle vittime di reati, oltre i confini nazionali a salvaguardia di un soggetto vittima di determinati comportamenti criminosi, e ciò senza che quest'ultimo debba instaurare un procedimento ex novo.

L'OPE è in sostanza una decisione adottata dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro, la cui esecuzione viene estesa nel territorio di un altro Stato membro. L'estensione delle misure a tutela delle vittime rientra nel progetto di spazio comune ed hanno lo scopo di creare uno spazio di libertà e sicurezza senza soluzione di continuità in tutto il territorio comunitario.

La Direttiva istitutiva dell'Ordine di Protezione Europeo è la 2011/99/UE, essa comprende, tra i reati oggetto della protezione, ad esempio, le molestie di qualsiasi, rapimenti, stalking, violenza di genere ecc.

Si vedrà ora il procedimento con cui l'autorità giudiziaria italiana può emettere l'OPE e chiederne l'esecuzione ad un altro Stato membro, vi è da premettere che, oggetto dell'esecuzione, non è la misura cautelare adottata in ambito nazionale in sé, e ciò poiché l'OPE costituisce un autonomo provvedimento, che fa da corollario alla misura cautelare, e che necessita una richiesta espressa della persona protetta dalla misura cautelare.

La Direttiva istitutiva stabilisce che, affinché possa essere emesso un OPE, è necessario che sussistano dei presupposti, il primo dei quali è che nello Stato di emissione sussista una misura cautelare che imponga una restrizione che abbia ad oggetto il divieto di frequentare determinati luoghi, il divieto di contatti con la persona protetta o il divieto di avvicinamento alla persona protetta.

Il legislatore italiano, pertanto, ha individuato le misure cautelari che possono essere considerate quale presupposto dell'OPE, si tratta dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.), e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p.).

L'autorità giudiziaria italiana competente a emettere l'OPE è il giudice che ha disposto una delle misure cautelari anzi dette, su richiesta della persona offesa che dichiari di soggiornare o risiedere in uno Stato membro.

A pena di inammissibilità è necessario che il richiedente indichi il luogo ove ha la residenza o ove intende trasferirsi, la durata e le ragioni del soggiorno.

Il Decreto legislativo attuativo dell'OPE in Italia (D.lgs. 9/2015) ha previsto l'obbligo di informare la persona offesa, al momento di emissione di una delle misure cautelari previste dagli articoli 282 bis e 282 ter c.p.p., della possibilità di richiedere l'emissione dell'OPE.

L'esito del procedimento di emissione è subordinato al rispetto dei requisiti sostanziali e formali della richiesta, nel caso di decisione positiva verrà conseguentemente emesso l'OPE con ordinanza.

Al contrario, in assenza dei requisiti essenziali, la richiesta avrà come esito il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità della domanda, avverso i quali è comunque prevista la possibilità di impugnare la decisione in Cassazione anche per il merito.

Secondo l'art. 5, comma 3, D.lgs. n. 9/2015, l'Ordine di Protezione Europeo deve contenere le seguenti indicazioni: 1) l'identificazione della persona protetta e quella che determina il pericolo; 2) l'autorità competente dello Stato di emissione e l'atto contenente la misura di protezione; 3) una sintesi della vicenda; 4) le informazioni sul soggiorno all'estero; 5) le informazioni sui divieti imposti dalla misura e sull'eventuale uso di strumenti tecnologici di controllo della persona.

A seguito dell'emissione del provvedimento, quest'ultimo andrà trasmesso dall' autorità giudiziaria al Ministro della giustizia, che a sua volta lo trasmetterà all'autorità competente dello Stato di esecuzione.

Lo Stato estero può rifiutare di riconoscere l'OPE ricevuto, in tal caso la persona protetta verrà informata del rigetto.

In ogni caso la Direttiva 2011/99/UE prevede all'art. 10 alcuni motivi che giustificano il rifiuto, tra essi si rinvengono motivi formali come, ad esempio, l'omessa individuazione di una delle misure di protezione indicate nella direttiva, e motivi di tipo sostanziale, come il caso in cui la misura di protezione sia emessa dallo Stato d'origine con riferimento ad una condotta che non costituisce reato secondo la normativa dello Stato di esecuzione.

In caso di riconoscimento dell'ordine di protezione, lo stato di esecuzione adotta una misura che adotterebbe in un caso analogo secondo la normativa interna.

L'istituto dell'Ordine di Protezione Europeo si inserisce nel più ampio progetto di creazione di uno spazio unico di libertà, sicurezza e giustizia, esso risponde ad un'esigenza di grande rilevanza e colma una lacuna che rischiava di diventare un vero e proprio deficit del diritto comunitario. La struttura ed il suo funzionamento paiono essere efficaci, sebbene la sua operatività, la sua estensione e la sua efficacia potranno essere di certo perfezionati nel corso del tempo.

Dott. Domenico Ruperto