La sospensione del procedimento con messa alla prova (M.A.P.) è un rito speciale, al cui esito positivo consegue l'estinzione del reato. In sintesi, nessuna condanna.
L'incidente di esecuzione, disciplinato ai sensi degli artt. 666 c.p.p. e ss., consente al giudice dell'esecuzione, individuato ai sensi dell'art. 665 c.p.p., di adottare d'ufficio o ad istanza del pubblico ministero, del condannato o del suo difensore, quei provvedimenti opportuni e successivi al passaggio in giudicato della sentenza e con pena...